Formare un apprendista secondo il Testo Unico per L'apprendistato (D.Lgs 167/2011)


Il Testo Unico dell’Apprendistato (D.Lgs. 167/2011) prevede una disciplina uniforme del rapporto di lavoro, mentre diversifica i percorsi formativi in base alla tipologia di apprendistato, nella durata massima e nelle modalità di espletamento della formazione.
 
Per tutte le tipologie di contratto e per tutte le mansioni il percorso formativo si divide in due percorso paralleli: il totale delle ore di formazione obbligatorie è dato dalla somma della formazione di base e trasversale e quella professionalizzante:
 

  1. Formazione di base e trasversale - regolamentata dalle regioni e erogabile con contributo pubblico
  2. Formazione professionalizzante - regolamentata dai singoli CCNL, erogabile internamente all'impresa o esternamente, senza contributo pubblico

Formazione di base e trasversale


La formazione di base, regolata dalla Regione Lazio, ha una durata massima di 120 ore nell'arco del triennio, riparametrabile in funzione del titolo di studio dell'apprendista, come indicato di seguito:

 

  • Apprendista senza titolo di studio o con licenza media o diploma che non permette l'accesso all'università: 120 ore
  • Apprendista con diploma che permette l'accesso all'università: 80 ore
  • Apprendista laureato o con titolo superiore: 40 ore

Le imprese possono iscrivere gli apprendisti ai corsi richiedendo il contributo pubblico tramite il S.APP PORTAL 2, reperibile all'indirizzo: 


Se volete essere seguiti da noi per l'erogazione dei corsi, potete contattarci direttamente, i nostri consulenti si occuparanno dell'iscrizione dell'impresa e dell'apprendista organizzando i corsi in base alle vostre esigenze. Inoltre, monitoreremo l'avanzamento della formazione anno per anno.
 
Vi ricordiamo che il suddetto servizio è a titolo gratuito perchè finalizzato al riempimento dei corsi da noi gestiti.

Formazione professionalizzante


La formazione professionalizzante è indicata nelle modalità di erogazione e nella durata dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento o dall'accordo interconfederale che ha normato il rapporto di apprendistato.
 
In tutti i casi non esiste un offerta formativa pubblica el'erogazione della formazione è a carico dell'impresa.
 
La formazione professionalizzante può essere erogatainternamente, esternamente o in forma associata con altri soggetti.

 


Mediamente la formazione professionalizzante si attesta su una durata di 60 ore annue, e può essere erogata in forma pratica (on-the-job) solo se esplicitamente indicato dal CCNL o dall'accordo interconfederale.
 
ove non prevista la formazione pratica l'azienda dovrà:
 

  • dichiarare la capacità formativa interna ed erogare la formazione in aula

 
oppure
 

  • organizzarsi con un soggetto privato che si occupi della formazione esterna

 

In tutti i casi, come specificato nella circolare Min.Lav. 5/2013, è fondamentale che l'azienda dimostri l'avanzamento della formazione professionalizzante ed il raggiungimento delle competenze/consocenze legate al profilo formativo dell'apprendista; i controlli da parte degli ispettori infatti, richiedono il raggiungimento di determinate percentuali di formazione erogata in funzione del periodo di apprendisato.

 


 

Consulta la banca dati lavoro