Il Testo Unico dell’Apprendistato (D.Lgs. 167/2011) prevede una disciplina uniforme del rapporto di lavoro, mentre diversifica i percorsi formativi in base alla tipologia di
apprendistato, nella durata massima e nelle modalità di espletamento della formazione.
Per tutte le tipologie di contratto e per tutte le mansioni il percorso formativo si divide in due percorso paralleli: il totale delle ore di formazione obbligatorie è dato dalla somma della
formazione di base e trasversale e quella professionalizzante:
La formazione di base, regolata dalla Regione Lazio, ha una durata massima di 120 ore nell'arco del triennio, riparametrabile in funzione del titolo di studio dell'apprendista, come
indicato di seguito:
Le imprese possono iscrivere gli apprendisti ai corsi richiedendo il contributo pubblico tramite il S.APP PORTAL 2, reperibile all'indirizzo:
Se volete essere seguiti da noi per l'erogazione dei corsi, potete contattarci direttamente, i nostri consulenti si occuparanno dell'iscrizione dell'impresa e dell'apprendista
organizzando i corsi in base alle vostre esigenze. Inoltre, monitoreremo l'avanzamento della formazione anno per anno.
Vi ricordiamo che il suddetto servizio è a titolo gratuito perchè finalizzato al riempimento dei corsi da noi gestiti.
La formazione professionalizzante è indicata nelle modalità di erogazione e nella durata dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento o dall'accordo interconfederale che ha
normato il rapporto di apprendistato.
In tutti i casi non esiste un offerta formativa pubblica el'erogazione della formazione è a carico dell'impresa.
La formazione professionalizzante può essere erogatainternamente, esternamente o in forma associata con altri soggetti.
Mediamente la formazione professionalizzante si attesta su una durata di 60 ore annue, e può essere erogata in forma pratica (on-the-job) solo se esplicitamente indicato dal CCNL o dall'accordo
interconfederale.
ove non prevista la formazione pratica l'azienda dovrà:
oppure
In tutti i casi, come specificato nella circolare Min.Lav. 5/2013, è fondamentale che l'azienda dimostri l'avanzamento della formazione professionalizzante ed il raggiungimento delle competenze/consocenze legate al profilo formativo dell'apprendista; i controlli da parte degli ispettori infatti, richiedono il raggiungimento di determinate percentuali di formazione erogata in funzione del periodo di apprendisato.